Statuti
Association Suisse d'Archéologie Classique
Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klassische Archeologie
Associazione svizzera di archeologia classica
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1 NOME, SEDE, ANNO DI ESERCIZIO
1. Ai sensi degli art. 60–79 del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata «Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klassische Archäologie / Association suisse d'archéologie classique / Associazione svizzera di archeologia classica» con sede a Friburgo. 2. L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.
2 DEFINIZIONE E SCOPO
1. L’archeologia classica è una scienza storico-culturale. Indaga la cultura e la storia del bacino mediterraneo e delle sue regioni limitrofe attraverso lo studio della cultura materiale, dalla preistoria fino alla fine della Tarda antichità. Allo stesso tempo, contribuisce a promuovere la comprensione delle culture moderne che ne sono derivate e delle loro radici.
L’archeologia classica studia i contesti archeologici primari e secondari ponendo pari attenzione alla ricerca storico-artistica e all’analisi contestuale di un oggetto o di un insieme di oggetti. La ricerca archeologica si occupa anche della vita post-antica della cultura materiale dell’antichità e della sua ricezione nelle epoche successive.
2. L’associazione promuove lo scambio di informazioni e la coordinazione tra le istituzioni e le persone attive nel campo dell’archeologia classica. A tale scopo organizza incontri scientifici.
3. L’associazione rappresenta gli interessi dell’archeologia classica di fronte alle autorità, agli enti che promuovono la ricerca nonché agli organi di politica scientifica.
3 ADESIONE
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1. Possono aderire all’associazione quali socie e soci ordinari:
Archeologhe e archeologi nonché studentesse e studenti di archeologia classica (ai sensi dell’art. 2, cma 1) che lavorano o hanno lavorato in Svizzera, nonché archeologhe e archeologi svizzeri attivi all’estero.
2. Possono aderire all’associazione quali socie e soci straordinari senza diritto di voto: istituzioni scientifiche.
3. L’adesione avviene tramite una dichiarazione scritta di iscrizione all’associazione (lettera o e-mail) e la relativa accettazione da parte dell’assemblea generale in conformità all’art. 3, commi 1 e 2. Il comitato esamina le richieste di adesione prima di sottoporle all’assemblea generale.
4. L’appartenenza cessa per le dimissioni della socia o del socio, per esclusione o per decesso. Il recesso dall’associazione ha effetto solo con lo scadere dell’anno di esercizio in corso e deve essere comunicato per iscritto (lettera o e-mail) al comitato con almeno tre mesi di preavviso.
Se una socia o un socio non versa la quota sociale entro la fine dell’anno di esercizio in corso nonostante tre solleciti, il comitato può disporne l’esclusione dall’associazione. L’assemblea generale può inoltre deliberare l’esclusione di una socia o di un socio su proposta del comitato qualora si verifichino comportamenti dannosi alla reputazione e agli scopi dell’associazione.
4 ORGANI
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Gli organi dell’associazione sono:
1. l’Assemblea generale
2. il Comitato
3. i Revisori dei conti
5 ASSEMBLEA GENERALE
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1. L’assemblea generale è costituita dalle socie e dai soci ordinari. Ogni socia e socio presente ha diritto a un voto. La presenza include anche la partecipazione online qualora l’assemblea generale si svolga in modalità virtuale. I membri del comitato si astengono dal voto per lo scarico all’operato del comitato (art. 5, cma 4, lett. d). La delega scritta non è valida. Il voto per corrispondenza è consentito esclusivamente in caso di scioglimento dell’associazione (ai sensi dell’art. 10).
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2. L’assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all’anno per ogni anno di esercizio. Il comitato è responsabile della sua convocazione, che deve avvenire con un preavviso di almeno tre mesi ed essere accompagnata dall’ordine del giorno provvisorio.
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3. L’assemblea generale può essere convocata in forma straordinaria dal comitato in ogni momento. Su richiesta scritta (lettera o e-mail) di almeno un quinto (1/5) dei soci, il comitato è tenuto a convocare un’assemblea generale straordinaria entro sei settimane. Le assemblee generali straordinarie devono essere comunicate alle socie e ai soci per iscritto (lettera o e-mail) con almeno un mese di preavviso.
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4. All’assemblea generale competono i seguenti punti, trattati nell’ordine come segue:
a) approvazione dell'ordine del giorno;
b) approvazione della relazione annuale del comitato;
c) approvazione del resoconto finanziario annuale;
d) scarico all’operato dei membri di comitato;
e) determinazione della quota sociale;
f) accettazione ed esclusione di socie e soci;
g) approvazione del programma delle attività;
h) approvazione del budget per l’anno contabile successivo;
i) elezione del presidente/della presidentessa;
j) elezione dei membri di comitato;
k) elezione dei revisori dei conti;
l) deliberazione in merito alle mozioni presentate dal comitato o da socie e soci dell’associazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto (lettera o e-mail) almeno tre settimane prima dell’assemblea generale;
m) revisione degli statuti (vedi art. 9);
n) scioglimento dell’associazione (vedi art. 10).
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5. Le risoluzioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti salvo diversa disposizione della legge o dei presenti statuti. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente/della presidentessa. Se il presidente/ la presidentessa non ha diritto di voto (art. 5, cma 1), la proposta si considera respinta. Nel caso di elezioni, si procede a un ulteriore turno di votazione.
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6. L’assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero di socie e soci presenti.
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7. Le risoluzioni adottate dall’assemblea generale devono essere riportate in un verbale.
8. Elezioni:
a) Le candidate e i candidati alla presidenza devono essere socie o soci dell’associazione ma non necessariamente già membri di comitato. In caso di elezione subentrano automaticamente nel comitato sostituendo la persona precedentemente in carica.
b) Per l’elezione dei membri di comitato, le candidate e i candidati devono essere socie o soci dell’associazione. Si procede contestualmente alla rielezione dei membri di comitato già in carica e all’occupazione di eventuali seggi vacanti. Le persone con il maggior numero di voti ottengono i seggi disponibili.
6 COMITATO
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1. Il comitato è composto da un presidente/una presidentessa e da altri sei membri di comitato. Resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nella composizione del comitato si tiene conto della diversità regionale e linguistica del paese. Ad eccezione della presidenza, il comitato si costituisce da sé.
Se un membro di comitato lascia l’incarico durante il mandato, all’assemblea generale successiva deve essere eletto un nuovo membro di comitato per il resto del mandato. Se l’uscita avviene nel corso dell’anno sociale, il comitato può cooptare la vacanza con socie e soci dell’associazione (fino a un massimo di due persone). La nuova nomina deve essere immediatamente comunicata alle socie e ai soci e dovrà essere confermata alla successiva assemblea generale. Se il presidente/la presidentessa lascia l’incarico nel corso dell’anno sociale, la carica viene assunta ad interim dal vicepresidente/dalla vicepresidentessa fino alla successiva assemblea generale. Il comitato può deliberare se sono presenti almeno quattro membri. Le risoluzioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente/della presidentessa. Il comitato regola il diritto di firma (per i pagamenti vedi art. 6, cma 4).
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2. Il comitato ha i seguenti diritti e doveri:
a) gestire le attività dell’associazione;
b) convocare l’assemblea generale e attuarne le decisioni;
c) organizzare almeno una volta all’anno un incontro scientifico;
d) informare le socie e i soci sulle attività nel campo dell’archeologia classica;
e) presentare all’assemblea generale il resoconto finanziario annuale nonché il budget per l’anno contabile successivo;
f) rappresentare l’associazione di fronte alle autorità e al pubblico e prendere posizione a nome dell’associazione su questioni riguardanti l’archeologia classica in Svizzera.
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3. Il presidente/la presidentessa e in sua vece il vicepresidente/la vicepresidentessa sono responsabili di:
a) organizzare la gestione delle attività dell’associazione con il sostegno del comitato;
b) rappresentare il comitato di fronte a terzi, in accordo con il comitato;
c) convocare le riunioni del comitato;
d) presiedere l’assemblea generale.
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4. Il cassiere/la cassiera è responsabile della contabilità e presenta al comitato il resoconto finanziario annuale. Il diritto di firma spetta al cassiere/alla cassiera e al presidente/alla presidentessa. Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale delle socie e dei soci .
7 REVISORI DEI CONTI
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L’assemblea generale nomina tra i presenti due revisori dei conti e un/una supplente. I revisori controllano la contabilità e presentano una relazione all’assemblea generale, che concede il discarico. Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
8 FINANZE
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L’associazione fa fronte ai propri impegni con le quote sociali annuali e le donazioni. È prevista una quota ordinaria e una ridotta per le persone in formazione universitaria (corsi di laurea o dottorato).
9 REVISIONE DEGLI STATUTI
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Mutazioni o completamenti degli statuti sono di competenza dell’assemblea generale. La revisione può essere proposta dal comitato o da almeno un ventesimo (1/20) delle socie e dei soci ordinari dell’associazione. La revisione deve ottenere l’approvazione di almeno due terzi (2/3) dei presenti all’assemblea generale. Proposte di revisione degli statuti devono pervenire al comitato almeno due mesi prima della data dell’assemblea generale e devono essere comunicate alle socie e ai soci almeno un mese prima dell’assemblea.
10 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
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Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo dall’assemblea generale. Può essere richiesto dal comitato o da almeno un ventesimo (1/20) delle socie e dei soci ordinari dell’associazione. Lo scioglimento deve ottenere l’approvazione di almeno tre quarti (3/4) dei presenti all’assemblea generale ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 6. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio viene devoluto a un ente designato dall'assemblea generale e dovrà essere utilizzato esclusivamente per scopi scientifici nel campo dell'archeologia classica.
11.03.2023
Giuridicamente fa stato la versione tedesca degli statuti.
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